FAQ

F.A.Q. Generali

1. E' possibile visionare i beni posti all'incanto?

Va premesso che i beni oggetto di asta giudiziaria vengono preventivamente ispezionati, descritti e stimati da un Professionista nominato dal Tribunale il quale, a seguito di sopralluogo, deposita agli atti una dettagliata consulenza tecnica. Si precisa che i Tribunali, consapevoli delle difficoltà in capo ai possibili acquirenti di contattare il debitore esecutato, si stanno orientando nella prospettiva di nominare apposite figure di custodi degli immobili pignorati, onde consentire l’accesso ai locali da parte dei soggetti interessati. Per ovvie ragioni, ove ordinato dal Giudice, il custode giudiziario deve evitare che gli interessati all’acquisto entrino in contatto tra loro: a tal fine è consigliabile concordare la visita con molto anticipo.

2. Quando l'aggiudicazione diventa definitiva?

É necessario distinguere tra:

  • asta con incanto: l’aggiudicazione non è definitiva fino a quando non sono trascorsi 10 giorni dall’incanto. Entro tale termine, chiunque può presentare offerta scritta (munendosi di apposito modulo) per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’esecuzione per un prezzo superiore di almeno un sesto rispetto a quello di aggiudicazione (art. 584 c.p.c.). In tal caso il professionista delegato fisserà un nuovo incanto, al quale potranno partecipare nuovamente tutti gli interessati, previa domanda di partecipazione. Sono esentati dal presentare ulteriore domanda di partecipazione l’aggiudicatario provvisorio (decaduto) e l’offerente in aumento, che parteciperanno così di diritto al nuovo incanto. L’avviso di nuovo incanto sarà loro notificato a cura del professionista delegato;
  • asta senza incanto: in questo caso non si applica il termine di dieci giorni e l’acquisto diventa definitivo ad avvenuta aggiudicazione
3. Cosa devo fare se mi aggiudico l'immobile?

Nel caso di aggiudicazione è necessario:

  • depositare sul libretto bancario della procedura (lo stesso dove è stata versata la cauzione) il residuo prezzo e l’importo delle spese per il trasferimento (che sarà comunicato entro 10 giorni dall’aggiudicazione) nel termine fissato dall’ordinanza di vendita (di regola entro 60 giorni);
  • entro lo stesso termine portare presso l’Associazione Notarile per le Esecuzioni Immobiliari (Palazzo di Giustizia) la ricevuta di avvenuto versamento.
4. L'acquisto dell'immobile è soggetto a I.V.A.? O ad imposta di registro? Ed in quali termini?

Se l’espropriazione colpisce una società (o in generale una persona giuridica) al trasferimento si applica l’I.V.A. (al 10% o al 20% secondo la funzione dell’immobile in seno all’oggetto sociale).

In caso contrario si applica l’imposta di registro (al 10% o al 3% se si tratta di acquisto di prima casa ).

Nel caso, invece, di acquisto di alberghi o simili, l’ufficio delle entrate di Sulmona sembra essersi orientato per l’applicazione dell’imposta di registro qualificando il trasferimento alla stregua di una cessione di azienda o di ramo di essa.

E’ comunque opportuno verificare preventivamente tramite l’Ufficio competente l’esattezza di quanto esposto.

5. Se desidero usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa cosa devo fare?

La volontà di usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa va tempestivamente espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. All’atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento da parte del professionista delegato, allo stesso va rilasciata apposita dichiarazione.

Torna in alto